Accesso civico semplice e generalizzato
Il GAL, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, applica la nozione di “Accesso civico”(Art. 5 D. Lgs. N. 33/2013, modificato dal D. Lgs. N. 97 del 25 maggio 2016), con la quale si definisce il diritto a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quando previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto Legislativo.
Tale disposizione si esplica in diverse tipologie di accesso:
• Accesso civico semplice, circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione;
• Accesso civico generalizzato, il nuovo accesso “FOIA” (Freedom of information act), il quale radica nel cittadino il diritto di accedere a qualunque atto o informazione detenuti dalla P.A., a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse vantato (come invece richiesto nell’accesso tradizionale della Legge 241/90), e a prescindere dalla sussistenza dell’obbligo della sua pubblicazione (come invece previsto nell’accesso civico disciplinato nell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013).
Permane l’esercizio del diritto d’informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (cosiddetto accesso documentale).
Le istanze di Accesso vanno presentate al GAL OGLIASTRA ai seguenti indirizzi: