Accesso ai documenti amministrativi ex L.241/1990
Al fine di garantire criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, il GAL in quanto soggetto responsabile dell’attuazione del proprio Piano di Azione, è tenuto al rispetto della L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
Il GAL, nello svolgimento della sua attività amministrativa, ha l’obbligo di rendere accessibile (“diritto di accesso”: prendere visione ed estrarre copia) i documenti amministrativi (art. 22 comma d) L. 241/90) a tutti i soggetti, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso. Sono esclusi dal diritto di accesso quei documenti previsti dall’art. 24 della L.241/90 e, in particolare, i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con riferimento agli interessi epistolario, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679. A norma dell’art. 25 della L. 241/90 la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti previsti da quanto sopra citato e dall’art. 24 della L. 241/90 e devono essere motivati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’art. 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5 dell’art. 25.
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